Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 24/07/1977 n. 616

8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;

10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art.84;

11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art.111;

12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art.64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;

13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;

14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art.121;

15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;

17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art.62;

18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art.126. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente. In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle. I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso. Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8) ,

9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.

Art.20. Controlli di pubblica sicurezza Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia a norma dello articolo precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello stato, delle regioni e degli enti locali.

Art.21. Regolamenti comunali Il presidente della giunta regionale trasmette al commissario del governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi. Capo III - Beneficenza pubblica

Art.22. Beneficenza pubblica Le funzioni amministrative relative alla materia “beneficenza pubblica” concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.

Art.23. Specificazione Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative:

a) alla assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto; b )all'assistenza post-penitenziaria;

c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile; d )agli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n.75 .

Art.24. Competenze dello stato Sono di competenza dello stato le funzioni amministrative concernenti:

1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione;

2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n.722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri paesi;

3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle forze armate dello stato, all'arma dei carabinieri, agli altri corpi di polizia ed al corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;

4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della comunità economica europea;

5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell’art.38 della costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della cassa integrazione stipendi e salari;

6) l'attività dei cpabp strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.

Art.25. Attribuzioni ai comuni Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art.118, primo comma, della costituzione. La regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell’art.117 della costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi. Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari. Allorchè gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunità montane le funzioni di cui al presente articolo sono assunte dalle comunità montane stesse. Le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nello ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati, sulla base e con le modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica e, comunque, a far tempo dall'1 gennaio 1979. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il presidente del consiglio dei ministri nomina una commissione composta da quattro rappresentanti delle regioni, quattro dell'anci - associazione nazionale dei comuni d'italia, tre dell'anea -associazione nazionale fra gli enti comunali di assistenza ed un rappresentante dell'uneba - unione nazionale enti di beneficenza ed assistenza, avente il compito di determinare, entro un anno dalla nomina, l'elenco delle i.p.a.b. - istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo- religiosa. L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del presidente del consiglio dei ministri.ove, entro l'1 gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma, la legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati od a comunità montane dei beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi articoli 113 e 115, nonché il trasferimento dei beni delle i.p.a.b.di cui ai commi precedenti, e disciplina l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo. Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978.le regioni con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli eca - enti comunali di assistenza e delle i.p.a.b.di cui al presente articolo conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.

Art.26. Attribuzioni alla provincia La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al precedente articolo. Capo IV- Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art.27. Assistenza sanitaria ed ospedaliera Le funzioni amministrative relative alla materia “assistenza sanitaria ed ospedaliera” concernono la promozione, il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione e comprendono, in particolare, tutte quelle che tendono:

a) alla prevenzione ed alla cura delle malattie, qualunque ne sia il tipo e la durata;

b) alla riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica, psichica e sensoriale, ivi compresa l'assistenza sanitaria e protesica agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili;

c) alla prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia della sa lubrità, dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;

d) all'igiene degli insediamenti urbani e delle collettività;

e) alla tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei, sulla base degli standard di cui al successivo art.30, lettera g);

f) alle autorizzazioni ed ai controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e termali nonché sugli stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e vendita di acque minerali naturali o artificiali, nonché alla autorizzazione alla vendita;

g) all'igiene e alla tutela sanitaria delle attività sportive;

H)alla promozione dell'educazione sanitaria ed alla attuazione di un sistema informativo sanitario, secondo le disposizioni della legge di istituzione del servizio sanitario nazionale;

i) alla formazione degli operatori sanitari, esclusa la formazione universitaria e post-universitaria;

l) all'igiene e assistenza veterinaria, ivi compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli alimenti di origine animale. Sono inoltre compresi nelle materie suddette:

a) i compiti attualmente svolti dalle sezioni mediche e chimiche e dai servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro nelle materie di cui al presente decreto, ad eccezione di quelle relative a funzioni riservate allo stato;

b) le funzioni relative alla tutela sanitaria delle attività sportive svolte dalla federazione medico-sportiva italiana;i centri di medicina sportiva del coni;

c) nel quadro della ristrutturazione dell'associazione italiana della croce rossa da attuarsi in base alla legge di riforma sanitaria e comunque non oltre la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, saranno trasferite alle regioni le attività sanitarie ed assistenziali svolte dall'ente nei settori di competenza delle regioni con esclusione in ogni caso di quelle attuate in adempimento di convenzioni internazionali o di risoluzioni degli organi della croce rossa internazionale;

 

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